Videosorveglianza, credito d’imposta del 100%

Entrate: possono usufruire del bonus solo coloro che hanno inviato l’istanza all’Agenzia entro il 20 marzo 2017

Il credito d’imposta per le spese di installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme sostenute nel 2016 è pari al 100% dell’importo richiesto.

A stabilirlo il provvedimento 62015/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta videosorveglianza: chi può usufruirne
Possono usufruire del credito d’imposta, istituito dalla Legge di Stabilità 2016 con uno stanziamento di 15 milioni di euro, coloro che hanno inviato l’istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 2017.

E’ necessario inoltre che:
– le spese siano state sostenute nel 2016;
– l’immobile interessato alla sorveglianza sia privato (per uso personale o familiare).

Se l’immobile è utilizzato anche per l’esercizio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo si potrà godere dell’agevolazione ridotta al 50%.

Bonus videosorveglianza: come utilizzarlo
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il codice tributo da utilizzare è “6874”, istituito con la risoluzione n. 42/E, che deve essere inserito nella sezione “erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.

In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Videosorveglianza: i controlli del fisco
L’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Nel caso in cui il contribuente non abbia presentato l’istanza di attribuzione del credito d’imposta entro i termini previsti, o se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare del credito spettante, il modello F24 viene scartato.

L’esito negativo verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.